Rinnovo della Cessione del Quinto

lavorare insieme

Cosa vuol dire rinnovare una cessione del quinto o una delegazione di pagamento?

Per rinnovo s’intende, poter rivalutare, quindi poter cambiare, le condizioni contrattuali del finanziamento.

L’operazione di rinnovo può essere richiesta ed evasa, solo se questa rispetta l’art. 39 del D.P.R 180 che cita :

” 39. RINNOVO DI UNA CESSIONE

è vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli art. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità , alla estinzione della cessione in corso.

Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione. “

Per capirci meglio, il rinnovo è possibile solo una volta che si ha pagato almeno i 2/5 ( 40%) del piano di ammortamento stabilito, a meno che non abbiate sottoscritto una cessione dalla durata di 60 mesi (5 anni), in questo caso c’è la possibilità di rinnovarla anche dopo aver pagate le prime 3 rate ma con l’obbligo di farne una decennale.

Nella tabella qui sotto potete vedere dopo quanto tempo la vostra cessione può essere rinnovata: 

Durata della Cessione in mesi Rate pagate per poter rinnovare
24 10
36 15
48 20
60 24
72 29
84 34
96 39
108 44
120 48

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E’ LA STESSA DELLA PRIMA OPERAZIONE, ANDRA’ OVVIAMENTE AGGIORNATA.

Una volta accertati che la cessione risulta rinnovabile e abbiamo tutti i documenti necessari, si procede a richiedere il conteggio estintivo dell’operazione in corso, in modo da sapere ad oggi, al netto degli interessi che per legge non si devono andare a versare, quanto ammonta il residuo debito dell’operazione in essere.

Per quanto riguarda il lavoratore dipendente la finanziaria procederà alla richiesta del certificato stipendio, mentre per il pensionato si dovrà richiedere la Quota Cedibile, in modo da poter valutare se, da quando è stata effettuata la prima operazione, è variato qualcosa.

Per “variato qualcosa” si intende:

  • per il dipendente: che non abbia cambiato posto di lavoro o tipologia di contratto, che abbia aderito a qualche fondo di settore per il versamento del TFR, che sia in presenza di CIG/CIGS o contratto di solidarietà, subentro di un pignoramento o di un altra trattenuta.
  • per il pensionato: che ci sia stata una variazione di pensione tipo riconosciuta invalidità o altra categoria pensionistica, il subentro di un pignoramento o altra trattenuta.

Cioè tutto ciò che è cambiato rispetto a quando è stata fatta la pratica la prima volta.

 

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